Ricordiamo inoltre che: le somme trasferite all’estero e non dichiarate sono soggette a tassazione presuntiva: “Per i soggetti di cui all’articolo four, comma 1, gli investimenti esteri e le attivita’ estere di natura finanziaria, trasferiti o costituiti all’estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono, salvo https://travisisuvw.tkzblog.com/28551587/getting-my-diritti-italiani-detenuti-all-estero-to-work